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Nella Gazzetta Ufficiale n.164 del 17 luglio 2001 è pubblicato un decreto, il n.288 del 25 maggio dello stesso anno, con cui il Presidente della Repubblica
- visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; - visto l'articolo 4, primo comma, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443, il quale prevede che i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica - sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato - considerato che occorre procedere alla individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dello abbigliamento su misura, ai fini della definizione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane che svolgono la propria attivita' nei settori stessi - visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - sentite le regioni e il Consiglio nazionale dell'artigianato - udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 1997 e del 12 febbraio 2001 - sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001 - sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero emana il seguente regolamento:
1. Sono da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le
produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme,
modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi
tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a
zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto...(segue) 2. Dette attivita' sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo...(segue) Allegato (art. 1) ELENCO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA (ELENCO ESEMPLIFI- CATIVO) I - Abbigliamento su misura: (segue) II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria: bulinatura... decorazione... limatura... ricamatura... lucidatura a mano... pirografia sbalzatura... (segue) III - Decorazioni: (segue) IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura: riproduzione di acquaforti realizzazione di originali litografici... riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche riproduzione di xilografie lavori di pittura di quadri... composizione fotografica... lavori di fotoincisione lavori di fotoritocco (segue) V - Legno e affini: lavori di doratura argentatura, laccatura e lucidatura del legno lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo lavori di scultura... (segue) L'allegato continua sino al punto XIII (firmato da Ciampi, Pres. Repubbl. - Amato, Pres. Consiglio - Letta, Min. Industria, Commercio, Artigianato - Fassino, Guardasigilli) ma qui importa valutare che: a) la pirografia sia stata inserita nell'elenco delle sopra menzionate "lavorazioni artistiche"; b) sia stata però considerata alla stregua (ad esempio) del ricamo, cioé come uno dei processi di lavorazione del cuoio e della pelle: non del legno! E' questa una svista di chi ha emanato? Di fatto (in conclusione) il pirografista è, per il legislatore, un artigiano dedito ad una lavorazione artistica propria del patrimonio storico e culturale italiano. Una lavorazione che richiede un elevato livello tecnico professionale, per lo più manuale, ma perfezionabile con l'ausilio di apparecchiature. ![]() |